Associazione di volontariato ” Africa Project” onlus

ART. 1  (denominazione e sede)

  1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “AFRICA PROJECT”.
  2. L’Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Rovereto. Essa opera in ambito provinciale e nel territorio dell’Africa; potrà, altresì operare sul  territorio nazionale ed in altri Continenti.

ART. 2  (natura e limiti)

  1. L’Associazione di volontariato “AFRICA PROJECT” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
  2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

ART. 3  (scopi)

  1. 1. L’Associazione di volontariato “AFRICA PROJECT” persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed internazionale, e non ha scopo di lucro.
  2. Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono:
    1. Migliorare le condizioni economico-sociali, sanitarie e scolastiche delle popolazioni dell’Africa e di altri Paesi in via di sviluppo;
    2. Garantire adeguati aiuti umanitari alle popolazioni africane, e di altri paesi in via di sviluppo, sottoposte a condizioni di disagio sociale ed ambientale;
    3. Sensibilizzare la collettività locale sulle problematiche delle popolazioni africane e di altri Continenti;
  3. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    1. predisporre e realizzare progetti di sostegno e supporto economico – sociale e sanitario delle popolazioni dell’Africa e di altri Paesi in via di sviluppo;
    2. istituire e gestire programmi di formazione scolastica e lavorativa presso le popolazioni dell’Africa e di altri Continenti;
    3. organizzare, in ambito locale e nazionale, seminari ed incontri informativi sulle condizioni e sulle problematiche delle popolazioni africane e di altri Paesi in via di sviluppo;
    4. organizzare, in ambito locale e nazionale, campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore delle popolazioni disagiate del mondo impoverito;
    5. collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori della solidarietà sociale ed internazionale, anche per la predisposizione e la realizzazione di progetti comuni;
    6. collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

ART. 4  (aderenti)

  1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
  2. L’ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello all’Assemblea.
  3. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di esclusione, l’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 5  (diritti dei soci)

  1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in Assemblea.
  2. Hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti.
  3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6  (doveri dei soci)

  1. Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto.
  2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 7  (organi)

  1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo , il Presidente.
  2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 8  (Assemblea)

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un quinto degli aderenti.
  3. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
  4. L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
    1. adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione;
    2. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
    3. elegge le cariche sociali;
    4. delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    5. delibera sulle modifiche statutarie;
    6. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  5. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 9 (validità dell’assemblea)

  1. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell’Associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
  3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 10  (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto del numero di 3 membri, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti.
  2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Organizzazione di volontariato.

ART. 11  (Presidente)

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea  tra i suoi componenti.
  2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Organizzazione.
  4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 13  (risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    1. beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
    2. quote sociali e contributi degli aderenti;
    3. contributi di privati o di enti pubblici;
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 14  (bilancio)

  1. Il bilancio dell’Associazione è annuale e coincide con l’anno solare.
  2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
  4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15  (scioglimento)

  1. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

ART. 16  (rinvio)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato.